Art. 21 — Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, il Fondo e' alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva