Art. 23Fondo perequativo per le province e per le citta' metropolitane

Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le province e per le citta' metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non devoluto alle province e alle citta' metropolitane competenti per territorio. Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle citta' metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacita' fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacita' fiscale per abitante. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle citta' metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art23 · fonte su Normattiva