Art. 33 — Oggetto
In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, citta' metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva