Art. 36
Funzioni
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009:
- a)la Conferenza concorre, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e 2, lettera e) della citata legge n. 196 del 2009;
- b)la Conferenza avanza proposte: 1. per la determinazione degli indici di virtuosita' e dei relativi incentivi; 2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.
- c)la Conferenza verifica:
- 1)l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;
- 2)assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni;
- 3)assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;
- 4)verifica la congruita' dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;
- 5)verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di servizio;
- 6)la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.
- d)la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- e)la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento. Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera c), numero 5), la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, i lavori svolti.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva