Art. 38
Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42 del 2009
Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale puo', con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonche', con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva