Art. 9
Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale
E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalita' di condivisione degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva