Alla ripartizione della somma di lire 10.000 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei progetti presentati dai Ministeri ed approvati dal comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1998. Il commissario straordinario del Governo, accertato e valutato lo stato di avanzamento di tutti i progetti finanziati con la presente legge, sentito il comitato di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, puo' proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca, parziale o totale, dei relativi stanziamenti, al fine di finanziare altri progetti d'intervento individuati in collaborazione con le autorita' albanesi e ritenuti comunque prioritari. Le risorse provenienti dalle revoche di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dei Ministeri interessati.

Testo vigente dal 21 agosto 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-08-03;300~art2 · fonte su Normattiva