Alla ripartizione della somma di lire 10.000 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei progetti presentati dai Ministeri ed approvati dal comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1998. Il commissario straordinario del Governo, accertato e valutato lo stato di avanzamento di tutti i progetti finanziati con la presente legge, sentito il comitato di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, puo' proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca, parziale o totale, dei relativi stanziamenti, al fine di finanziare altri progetti d'intervento individuati in collaborazione con le autorita' albanesi e ritenuti comunque prioritari. Le risorse provenienti dalle revoche di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dei Ministeri interessati.
Testo vigente dal 21 agosto 1998
