Il conto corrente infruttifero di tesoreria di cui all'articolo precedente e' alimentato: per l'anno finanziario 1976, mediante utilizzazione per lire 11,5 miliardi delle somme accantonate nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; per l'anno finanziario 1977, mediante utilizzazione della somma di lire 6 miliardi accantonata nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; per gli anni finanziari successivi al 1977, dalla somma che sara' determinata annualmente, con apposita disposizione, da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base delle presumibili occorrenze. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-03;863~art2 · fonte su Normattiva