Il contributo di cui all'articolo 1 sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvede mediante riduzioni Di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-11;1107~art2 · fonte su Normattiva