Fino al 31 dicembre 1973, la Cassa per il Mezzogiorno, a richiesta delle Regioni, provvede alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge, nonche' di altre opere di competenza regionale, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle amministrazioni regionali interessate. Per l'esecuzione di interventi che comportino una spesa superiore a 4 miliardi di lire, e in ogni caso quando si tratti di interventi che interessano il territorio di piu' Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati possono fornire assistenza tecnica alle Regioni, su loro richiesta, negli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.

Testo vigente dal 26 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-06;853~art5 · fonte su Normattiva