L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo 1 puo' essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato. Dette convenzioni sono stipulate ed approvate dal Ministero degli affari esteri, d'intesa, a seconda dei casi, con i Ministeri della marina mercantile, dell'ambiente e con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Testo vigente dal 13 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;426~art2 · fonte su Normattiva