Il comma 3 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' abrogato. Le risorse previste dall'articolo 27, comma 3, della citata legge n. 412 del 1991, non utilizzate dall'Istituto per il credito sportivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Le citate risorse sono destinate all'Istituto per il credito sportivo, ai fini della concessione di contributi ovvero di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuita', attivita' o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale, nonche' per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati a sede del Museo dello sport, di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 2001, n. 426. I criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Testo vigente dal 16 gennaio 2004
