Per le esigenze dell'esercizio ferroviario, il direttore generale, i direttori dei servizi centrali e i direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in pendenza dell'approvazione dei contratti di appalti e di forniture, sono autorizzati a dare, entro il limite massimo delle rispettive competenze, provvisoria esecuzione alle prestazioni oggetto dei contratti stessi e a disporre i relativi pagamenti in conto delle prestazioni rese, purche' le prestazioni medesime si riferiscano a proposte approvate, in linea tecnica e finanziaria, dagli organi competenti.

Testo vigente dal 14 febbraio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-02-12;17~art13 · fonte su Normattiva