Alla esecuzione della presente legge si provvede entro i limiti della somma di 10 milioni la cui spesa e' stata autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 1096. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente serico nazionale. Rimangono ferme le modalita' di erogazione nonche' l'obbligo del rendiconto a norma dell'art. 15 della legge 4 settembre 1940, n. 1517.

Testo vigente dal 17 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-10;894~art2 · fonte del testo