E' istituito il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da altre contribuzioni. La gestione del Fondo suddetto e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo vigente dal 13 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art1 · fonte del testo