Art. 3
Il progetto di legge costituzionale e' approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione. La legge costituzionale e' promulgata se nel referendum popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Testo vigente dal 10 agosto 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva