Art. 4Referendum

La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e' sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed e' promulgata se al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Testo vigente dal 28 gennaio 1997, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1997-01-24;1~art4 · fonte su Normattiva