Art. 1-bis

La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater. 3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado

Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art1bis · fonte su Normattiva