Art. 5
((I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianita' nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis)).
Testo vigente dal 21 aprile 2026 al 1 gennaio 2027 · versione 37 su Normattiva