Art. 10 — Giuramento
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I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio". I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi ((al presidente della commissione tributaria)) regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.
Testo vigente dal 27 marzo 1993 al 16 settembre 2022 · versione 2 su Normattiva