Art. 12
Decadono dall'incarico i componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) i quali:
- a)perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;
- b)incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 8;
- c)cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
- d)omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- e)non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute con- secutive. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.
Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 27 su Normattiva