Art. 15
Il presidente di ciascuna ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 27 I componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
- a)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c)i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
- d)i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
- e)l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;
- f)l'omessa comunicazione al Presidente della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
- g)il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- h)la scarsa laboriosita', se abituale;
- i)la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- l)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- m)la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 agosto 2022, n. 130
27La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 27 su Normattiva