Art. 20
Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione piu' grave dell'ammonimento. Il componente di ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) sottoposto alla sanzione della censura e' eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli e' stata applicata altra sanzione disciplinare.
Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 27 su Normattiva