Art. 22
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COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342. ((Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati)). Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione.
Testo vigente dal 28 febbraio 2002 al 1 gennaio 2016 · versione 14 su Normattiva