Art. 27
((I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarita' dell'ufficio)). ((Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, e' corrisposto:
- a)ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter;
- b)ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella F-bis, aumentato del 50 per cento per il presidente.)) ((Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)). Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C. 12 15
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 2000, n. 342
12La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 85, comma 2) che sono ridotte le indennita' di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 2) che sono ridotte le indennita' di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026 al 1 gennaio 2027 · versione 35 su Normattiva