Art. 29-bis
(( (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale)).
Testo vigente dal 9 marzo 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 10 su Normattiva