Art. 39
La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonche' ai provvedimenti adottati. Le modalita' delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva