Art. 40 — Ufficio del massimario
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
Testo vigente dal 1 gennaio 2023 al 1 gennaio 2027 · versione 29 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
Testo vigente dal 1 gennaio 2023 al 1 gennaio 2027 · versione 29 su Normattiva
Spiegazione
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4 versioni dal 1993
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all'organizzazione giudiziaria tributaria - Assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Differente disciplina del trattamento economico dei giudici tributari attualmente in servizio, determinata con decreto ministeriale, rispetto ai magistrati tributari di nuova nomina - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 101, 104, 105, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 24, commi 1, lett. d) ed e), e 2-bis; 24-bis; 13; 32; da 36 a 41 e 43 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano lo status dei giudici tributari nei rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all’organizzazione giudiziaria tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del MEF nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Riguarda ancheart. 39 Giurisdizione tributariaart. 38 Giurisdizione tributariaart. 37 Giurisdizione tributariaart. 36 Giurisdizione tributariaart. 13 Giurisdizione tributariaart. 24 Giurisdizione tributariae altri 3
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
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… istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne e' il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari…
Art. 31
Ufficio del massimario nazionale (articolo 24-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992) 1. E' istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne e' il responsabile…
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art40 · fonte su Normattiva