Art. 44-bis
In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico e' dovuto, per ogni ricorso definito nella qualita', un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali.
Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 27 su Normattiva