Art. 44 — Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale
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Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale ((fino alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell' ordinamento giudiziario tributario e)) sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parita' di punteggio, secondo la maggiore anzianita' di eta'.
Testo vigente dal 3 dicembre 2005 al 16 settembre 2022 · versione 18 su Normattiva