Art. 49 — Norme abrogate
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A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali ((sono abrogati gli articoli da 2 a 14)) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ((12, quarto comma,)) 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.
Testo vigente dal 30 ottobre 1993 al 16 settembre 2022 · versione 3 su Normattiva