All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita' con la presente legge viene abrogata".

Testo vigente dal 31 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-25;376~art1 · fonte su Normattiva