All'onere derivante dal precedente articolo 1, valutato in annue lire 750 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 30 luglio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-18;379~art2 · fonte su Normattiva