Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possano dar luogo a scoppio, e' consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purche' gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza.

Testo vigente dal 19 aprile 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-03-27;121~art1 · fonte del testo