Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1.435 unita', comprese quelle di cui all'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i patronati scolastici comunali e i consorzi provinciali dei patronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi. La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, e' disposta fra le varie province, in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche piu' di un patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il consorzio provinciale dei patronati e non piu' di due insegnanti per il patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. L'assegnazione, di cui al primo comma, e' disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria che terra' conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai consorzi provinciali dei patronati scolastici. Il provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del patronato o del consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con piu' direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facolta' di indicare al provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati. I direttori didattici, alla cui direzione verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo servizio presso il patronato o il consorzio. Qualora risulti che l'attivita' per il patronato o il consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.

Testo vigente dal 23 dicembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1213~art3 · fonte su Normattiva