All'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408".
Testo vigente dal 7 settembre 1950
