Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro per il tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale di cui all'articolo 1.
Testo vigente dal 16 novembre 1961
