Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro per il tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 16 novembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-10-23;1165~art7 · fonte del testo