Gli insegnanti elementari, di cui all'articolo 1, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sara' appositamente programmato dal Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Alle spese occorrenti provvedera' il Ministero della pubblica istruzione con i propri fondi di bilancio.

Testo vigente dal 11 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;608~art3 · fonte del testo