Art. unico
Il termine per l'opzione tra l'attivita' didattica e quella professionale - gia' fissato dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e prorogato dall'articolo 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - e' ulteriormente prorogato sino all'11 luglio 1986. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente dal 9 agosto 1985
