Il termine per l'opzione tra l'attivita' didattica e quella professionale - gia' fissato dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e prorogato dall'articolo 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - e' ulteriormente prorogato sino all'11 luglio 1986. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 9 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-25;403~artunico · fonte su Normattiva