Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 maggio 1976, n. 257, e' considerato valido agli effetti della carriera e del trattamento economico, e viene computato quale servizio ordinario ai fini dell'autorizzazione a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attivita' di ricerca scientifica di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Testo vigente dal 3 novembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-10-30;615~art5 · fonte su Normattiva