All'onere di 4 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede per lire 1 miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 e per lire 2,5 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per lire 500 milioni con una aliquota dei maggiori proventi derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione di banane fresche. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;635~art2 · fonte su Normattiva