All'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, e' data facolta' agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici. 7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis e' sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15".
Testo vigente dal 26 marzo 1987
