Art. 1 — Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese
I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.
Testo vigente dal 11 ottobre 1993
