Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3.

Testo vigente dal 20 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;311~art2 · fonte su Normattiva