L'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Art. 748. (Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice".

Testo vigente dal 5 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-17;732~art2 · fonte del testo