L'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Art. 748. (Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice".
Testo vigente dal 5 novembre 1986
