All'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto". La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 3 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-02;490~art1 · fonte su Normattiva