Il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente: "La nuova pensione ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza".

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art11 · fonte del testo