Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa:
- 1)agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;
- 2)ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche, di cui al coefficiente 271;
- 3)agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;
- 4)ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.
Testo vigente dal 8 novembre 1961
