Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa:

  • 1)agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;
  • 2)ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche, di cui al coefficiente 271;
  • 3)agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;
  • 4)ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.

Testo vigente dal 8 novembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-22;1143~art4 · fonte su Normattiva