Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un miliardo di lire con la legge 29 novembre 1961, n. 1324, puo' essere elevato, ove occorra, con decreto del Ministero del tesoro, fino ad un massimo di due miliardi di lire, quando le denunce per danni di guerra in carico ad un'Intendenza di finanza superano il numero di 20.000.

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art26 · fonte su Normattiva