Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi.
Testo vigente dal 12 dicembre 1967
